Versione Stampabile: Abbandono di rifiuti alla rinfusa
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Abbandono di rifiuti alla rinfusa



L'abbandono di rifiuti alla rinfusa e non per categorie omogenee, come invece previsto dall'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e, in precedenza, dall'abrogato art. 6, comma primo, lett. m) D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010 Rv. 246459.

(Caso relativo al versamento in un piazzale interno della società di un ingente quantitativo di gasolio fuoriuscito dal serbatoio di un veicolo, e all’omessa predisposizione di idonee misure per la raccolta di contenimento del liquido).

Sono definite acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici e installazioni in cui si svolge attività commerciale o di produzione di beni differenti dalle acque domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento intendendosi per tali anche in quelle venute in contatto con sostanze e materiali inquinanti non connessi tuttavia con le attività esercitate nello stabilimento.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che le acque che defluivano nello scarico in questione dovevano ritenersi invece meteoriche di dilavamento ma venute in contatto con sostanze inquinanti connesse con le attività esercitate nello stabilimento. Il Collegio, inoltre, ha ritenuto necessaria l’autorizzazione allo scarico, né appare ravvisabile alcuna contraddizione con l'assoluzione dal reato di cui all'articolo 674 del codice penale in quanto, se è vero che nello stesso tombino è confluito anche il gasolio solo in quanto accidentalmente sversato, è altresì vero che lo scarico stesso era comunque usualmente adibito - secondo i giudici di merito - alla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento venute in contatto con sostanze inquinanti connessi alle attività esercitate nello stabilimento).


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