Versione Stampabile: Nozione di sottoprodotto e successione temporale di disposizioni
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Nozione di sottoprodotto e successione temporale di disposizioni



Prima della modifica intervenuta ad opera del D.Lgs n. 205/10, erano definiti sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intendeva disfarsi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfacessero tutti i requisiti indicati alla lettera p) del medesimo: 1) avessero origine da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego fosse certo, sin dalla fase della produzione, integrale ed avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito (anche se non necessariamente lo stesso processo di produzione); 3) soddisfacessero i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non dovessero essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3, ma possedessero tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) avessero un valore economico di mercato. Tale normativa risultava più favorevole alla nozione di sottoprodotto rispetto alla precedente, avendo accolto il concetto di valore di mercato non più erga omnes, ma anche in riferimento al solo utilizzatore ed avendo privilegiato l'obiettivo del minimo impatto ambientale. La giurisprudenza di legittimità, a tale proposito, aveva confermato la necessità che i materiali non fossero sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare, che facessero perdere al sottoprodotto la sua identità, che spettasse all'interessato fornire la prova che un determinato materiale fosse destinato con certezza all'ulteriore utilizzo. A seguito della modifica apportata con il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, l'attuale definizione di sottoprodotto è quella di cui all'articolo 184 bis e corrisponde a qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Inoltre la disposizione prevede che possono essere adottate misure (con decreto ministeriale e nel rispetto della normativa comunitaria) affinchè specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato alcune incongruenze della decisione impugnata, che aveva condannato il ricorrente perché, in assenza di autorizzazione, aveva effettuato attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi di risulta da trattamento dei fumi e delle acque del reparto smaltitura piastrelle, riutilizzandoli previa macinazione ed aggiunta agli impasti per la produzione. Tali incongruenze sono rilevabili allorché la decisione impugnata ha definito i fanghi come rifiuti, ritenendo, da un lato, che la disidratazione degli stessi costituisse attività di trasformazione incompatibile con l’inclusione nella categoria di sottoprodotto e dall'altro, che il composto non possedesse i requisiti di cui ai punti 3 e 4 del citato articolo 183, lettera p) (nel testo non più vigente, ma ratione tempore applicabile al caso concreto).


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