Versione Stampabile: Gestione dell'emergenza rifiuti in Campania
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Gestione dell'emergenza rifiuti in Campania



La denuncia di danno ambientale con la quale si richiede l'intervento statale a tutela dell'ambiente ai sensi dell’art. 309 d.lgs. 152/06 determina, infatti, a carico del Ministero dell’Ambiente un obbligo di valutare le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale, che non deve confondersi con l’assunzione doverosa e vincolata di azioni di precauzione, prevenzione o ripristino, imponendo semplicemente la verifica della effettiva ricorrenza dei presupposti per l’azione statale, salva ogni discrezionalità sulle misure più opportune da intraprendere a termini di legge: vale a dire l’obbligo di avvio di un procedimento che si chiude, come precisa la direttiva comunitaria, con una motivata decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione formulata dal privato istante. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio deve informare senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo, cioè dando loro comunicazione della decisione sulla denuncia, delle relative ragioni e, solo nel caso di esito positivo della stessa, degli interventi conseguentemente assunti. In caso di mancato riscontro della denunzia di danno ambientale nei termini predetti, si determina una ipotesi di silenzio inadempimento, avverso la quale è consentito il ricorso di cui all’art. 310 del medesimo decreto legislativo.

(Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che il Ministero dell’Ambiente non aveva ottemperato all’obbligo di pronunciarsi con un provvedimento conclusivo ed espresso sulla richiesta di intervento. Anziché provvedere a valutare l’istanza, e a comunicare la sua decisione di accoglierla o rigettarla, infatti, il Ministero si è limitato al compimento di atti endoprocedimentali – le richieste formulate ad altri Enti – e quindi ad assicurare, in via interlocutoria, che la problematica denunciata è costantemente monitorata. Null’altro è emerso in sede di istruttoria processuale: pertanto, essendo trascorso quasi un anno dalla data in cui è stata presentata la denuncia di danno ambientale senza che il Ministero dell’Ambiente abbia provveduto sulla stessa, nei termini che si sono detti, il ricorso deve essere accolto).


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