Versione Stampabile: Gestione degli pneumatici fuori uso
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Gestione degli pneumatici fuori uso



Ai fini della prova della realizzazione di attività di gestione dei rifiuti è irrilevante il fatto che l'imputato avesse o meno la proprietà del fondo, essendo pacifico che ne aveva comunque la disponibilità. (Nella specie, il Collegio ha sottolineato che altrettanto irrilevante era l'appartenenza degli automezzi che caricavano o scaricavano il materiale, essendo stata contestata all’imputato l'attività di raccolta e gestione dei rifiuti scaricati nel fondo. Inoltre, non v’era mancanza di correlazione tra accusa e sentenza perché all'imputato era stato contestato di avere gestito «rifiuti senza averne titolo, avendo effettuato una attività di raccolta non autorizzata di rifiuti di varia natura accumulati nell'appezzamento di terreno nella sua materiale disponibilità››, e la dichiarazione di responsabilità è intervenuta proprio in relazione a questa attività di gestione, consistente appunto nella raccolta e nel deposito dei rifiuti).
Affinché un veicolo sia considerato pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti rientra nella categoria 16.01.06 e non è qualificato come pericoloso.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che dalla sentenza di merito risultava chiaramente che l'accusa – sulla quale incombeva il relativo onere – non ha fornito alcuna prova che i veicoli fuori uso in questione contenessero liquidi o altre componenti pericolose, ma si è limitata a presumere apoditticamente che i veicoli contenessero oli, ma tale presunzione non solo non si fonda su alcun indizio o elemento di prova, ma è anche manifestamente illogica perché nella specie la polizia aveva invece accertato che dai veicoli erano state tolte le batterie, ossia che i veicoli stessi erano stati bonificati, sicché si sarebbe dovuto semmai presumere, in mancanza di prova contraria, che essi non contenessero liquidi o altre componenti pericolose).


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