Le funzioni e i poteri dell'organismo di vigilanza (D.lgs. n. 231/01)
Il concetto di organismo di vigilanza è da sempre oggetto di ampi dibattiti dottrinali, a causa delle imprecise indicazioni fornite, al riguardo, dal legislatore delegato, che non è stato in grado di definire con precisione le caratteristiche strutturali che tale organo deve avere, affinché possa esercitare in modo indipendente i propri poteri di vigilanza ed assicurare, di conseguenza, l’effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell’ente.
I principali motivi del contendere hanno riguardato:
- la possibilità che le funzioni di competenza dell’O.d.V. possano essere svolte (anche) da un soggetto esterno, dal momento che, expressis verbis, l’organo di vigilanza è un “soggetto dell’ente” (art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/01):
- da un lato, infatti, parte della dottrina ha evidenziato che la presenza di amministratori negli organismi di vigilanza non è da considerarsi coerente con lo spirito della legge, non solo perché l’organismo deve essere soggetto indipendente e, pertanto, “terzo” rispetto a coloro che incarnano il volere sociale, ma anche perché gli stessi amministratori possono essere soggetti attivi di alcuni reati rilevanti per il D.Lgs. n. 231/2001 e, di conseguenza, non è opportuno che possano essere, contemporaneamente, controllori ed controllati;
- dall’altro, invece, c’era chi vedeva nella presenza di un amministratore non esecutivo ed indipendente nell’O.d.V. un elemento da valutare positivamente, sul presupposto che la presenza di un membro del consiglio potesse accrescere il commitment dell’organismo, garantendone “la forza, l’autorevolezza, la capacità di conoscere ed accedere alla società” (cfr. Circolare ABI, serie Legale n. 9, del 19 marzo 2004).
A tale proposito, occorre ricordare la posizione del GIP del Tribunale di Roma, che in un’ordinanza del 4 aprile 2003 ha fatto propria la prima tesi, sottolineando l’auspicabilità di un Organismo di vigilanza composto da soggetti non appartenenti agli organi sociali, al fine di assicurarne l’autonomia dei poteri di iniziativa e controllo, giungendo a suggerirne l’individuazione, eventualmente ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni...
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