Versione Stampabile: Fotovoltaico e piano paesaggistico
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Fotovoltaico e piano paesaggistico



Le previsioni di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 387/03 e quelle contenute nel Piano paesaggistico provinciale hanno un oggetto non sovrapponibile: in particolare, il Piano Paesaggistico non intende disciplinare la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma si limita a prevedere differenti livelli di tutela per determinate zone (i cui valori di pregio paesaggistico, storico, sociale e ambientale sono peraltro espressamente individuati), per alcuni dei quali non è consentita la realizzazione di impianti di produzione di energie. Dalla mancata adozione delle linee guida previste dal comma 10 del citato art. 12, comma 7, non si possono far discendere profili di illegittimità del piano paesaggistico, poiché le linee guida riguardano esclusivamente i criteri per il procedimento di autorizzazione unica ed esulano dalle più ampie valutazioni eseguite in sede di adozione di piano paesaggistico. La questione, peraltro, risulta oggi superata dall’adozione delle linee guida nazionali entrate in vigore il 3 ottobre 2010 cui le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni, mentre in caso di mancato adeguamento si applicano comunque le linee guida nazionali (art. 12, comma 10° D.Lgs. 387/2003).

(Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che il Piano paesaggistico, atto di indubbia natura regolamentare, è stato comunque annullato da questo Collegio nell’ambito di precedenti ricorsi: di conseguenza, il ricorso è in parte qua improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse. Le predette decisioni, infatti, ancorché intervenuta tra l’amministrazione regionale e differenti ricorrenti, si estendono al di là delle parti che sono intervenute in quel giudizio, per il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes, attesa la sua ontologica indivisibilità).


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