Versione Stampabile: Risarcimento danni per le associazioni ambientaliste
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Risarcimento danni per le associazioni ambientaliste



Il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela.

La possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 cod. civ., poiché l'art. 185, 2° comma, cod. pen. - che costituisce l'ipotesi più importante “determinata dalla legge” per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi “danneggiato” per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo.

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova dell’effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, ma è sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione.

La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall’art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall’art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l’estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall’imputato. La condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causlaità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito.

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che nei ricorsi veniva contestato che il danno potesse discendere dai delitti di abuso e di falso dichiarati prescritti dalla corte di merito. La Corte territoriale, però, ha evidenziato che le condotte di abuso di ufficio e di falso tenute in concreto dagli imputati hanno consentito che non si fermasse in tempo la devastazione ambientale. La Corte ha ritenuto altresì legittimo l’effettuato accertamento dei fatti potenzialmente produttivi di conseguenze dannose, ben potendo il giudice civile, in sede di liquidazione del quantum, pervenire eventualmente anche alla esclusione dell’esistenza stessa di un danno etiologicamente connesso con il fatto illecito)


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