Versione Stampabile: Impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti
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Impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti



In materia di gestione dei rifiuti, l’art. 208, comma 15, del TUA prevede e disciplina una procedura semplificata per l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti, disponendo che i soggetti interessati devono presentare domanda alla Regione (ove hanno la sede legale o quella di rappresentanza) per ottenere l'autorizzazione definitiva all'uso dell'impianto. Per lo svolgimento, poi, delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, i soggetti che hanno ottenuto detta autorizzazione, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, devono comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le "specifiche dettagliate" relative alla campagna di attività e la Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. Sono esclusi dall'osservanza della procedura anzidetta gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, nonché quelli che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee Devono ritenersi, invece, sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio come sopra delineato gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un'operazione "di trattamento" il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi "di svolgere un ruolo utile" (in linea anche con la nozione di "recupero" posta dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205, ove viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all'allegato C del D. l.gs. n. 152/2006 non è per nulla esaustivo).

(Nella fattispecie, il Collegio ha rigettato il ricorso del legale rappresentante di un’impresa, il quale sosteneva che nell’impianto mobile impiegato per la triturazione e la separazione magnetica di rifiuti provenienti dalla demolizione, posto sotto sequestro, non avvenisse alcuna operazione non autorizzata di recupero, ma una mera attività di cernita o selezione di rifiuti, costituente fase preliminare e/o preparatoria rispetto a quella successivamente rivolta a recuperare i rifiuti così separati).


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