Versione Stampabile: Responsabilità per delitto paesaggistico
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Responsabilità per delitto paesaggistico



La fattispecie di cui all'art. 181, comma 1bis, D,Lgs. n. 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto alla coscienza dell'antigiuridicità dell'azione, presupposto della responsabilità penale è la conoscibilità, da parte del soggetto agente, dell'effettivo contenuto precettivo della norma e, secondo la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale (in relazione alla previsione dell'art. 5 cod. pen.), va considerata quale limite alla responsabilità personale soltanto l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto (c.d. ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale).

(Nella fattispecie, il Collegio ha posto l’accento sul fatto che l’imputato aveva il dovere di informarsi preventivamente anche circa l’eventuale assoggettamento a vincoli dell’area sulla quale andava a costruire e non ha dimostrato, invece, di avere assunto alcuna informazione al riguardo presso gli organi competenti. Né si configura un errore su norma extrapenale, che abbia cagionato un errore sul fatto costituente il reato – ex art. 47, comma 3, del cp), poiché l’imputato – il quale ben poteva avere una esatta conoscenza del D.Lgs n. 42/04 e che tale corretta conoscenza era obbligato ad acquisire – non ha prospettato di avere commesso alcun errore sull’interpretazione delle disposizioni di detto testo normativo, né ha addotto di avere erroneamente creduto di realizzare un fatto diverso da quello vietato).


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