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Natura dell'ordine di bonifica e ripristino delle discariche abusive (nota a Cass. pen. n. 18815/2011)L’art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che
«Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell’articolo 444 c.p.p., consegue la confisca
dell’area sulla quale é realizzata la discarica abusiva
se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato,
fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi». Una recente sentenza della Corte suprema ci offre lo
spunto per riflettere sulla natura dell’ordine di bonifica e
di ripristino, tema che, per la verità, non è stato mai
particolarmente approfondito dalla dottrina.
Invero, la prima osservazione è che l’ordinamento conosce
analoghe misure ripristinatorie nel settore del diritto
penale ambientale. Pertanto, occorre rifarsi agli approdi
della giurisprudenza che si è occupata in passato di
questi provvedimenti. In tema di demolizione degli immobili abusivi, si erano
formati due orientamenti, uno volto a negare la giurisdizione
ordinaria, valorizzando la natura prettamente amministrativa
dell’ordine di demolizione impartito dal giudice
penale in via meramente suppletiva; l’altro favorevole alla
giurisdizione ordinaria rilevando che la sanzione specifica
della demolizione ha una funzione direttamente ripristinatoria
del bene offeso e quindi si riconnette all’interesse
sotteso all’esercizio dell’azione penale.
A sanare questa divisione sono intervenute le sezioni
unite della Cassazione 19 giugno 1996, Monterisi che hanno riconosciuto la natura di provvedimento
giurisdizionale all’ordine di demolizione, con la conseguenza
che ne è demandata l’esecuzione al pubblico
ministero ed al giudice dell’esecuzione, secondo i rispettivi
ruoli.
In motivazione, si precisa (a scanso di qualsiasi dubbio
sulla natura del provvedimento) che
«Senz’altro da condividere è la definizione di sanzione
amministrativa dell’ordine di demolizione disposto dal
giudice penale semprechè sia chiaro che si tratta non
di potere affidato al giudice penale per il soddisfacimento
di fini della pubblica amministrazione...Trattasi
di affidamento al giudice di poteri che esulano dalle
categorie ordinarie, e che restano caratterizzati dalla
natura giurisdizionale dell’organo istituzionale, al quale
il relativo esercizio è attribuito, natura giurisdizionale
che ad un tempo impronta la forma, gli effetti e lo
scopo stesso...se il potere di ordinare la demolizione
attribuito al giudice penale pur di natura amministrati-
va è volto al ripristino del bene tutelato in virtù di un
interesse (anche di prevenzione) correlato all’esercizio
della potestà di giustizia, il provvedimento conseguente
compreso nella sentenza passata in giudicato, al
pari delle altre statuizioni della sentenza, è assoggettato
all’esecuzione nelle forme previste dagli art. 655
ss. c.p.p.».
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