Versione Stampabile: Regime emergenziale per la Calabria e ignoranza scusabile della legge
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Regime emergenziale per la Calabria e ignoranza scusabile della legge



Il trasporto dei rifiuti pericolosi richiede l’iscrizione all’Albo nazionale di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 22/97 (ora art. 212 del TUA) e la pacifica insussistenza di tale requisito integra, essendo il fatto stato commesso nella Regione Calabria, alla quale è stata estesa la disciplina emergenziale introdotta per la Regione Campania, non già il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs n. 152/06, ma quello più grave di cui all’art. 6 lettera d) della legge n. 210/2008, contestato agli imputati. L’estensione alla regione Calabria della disciplina emergenziale intervenuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 con la conseguenza che alle particolari ipotesi di illeciti di rifiuti si applicano le norma sanzionatorie previste dall’art. 6 della legge n. 210/08, sicchè sono palesemente erronei i rilievi difensivi relativi all’inoffensività della condotta e all’inasprimento della pena che consegue dalla operatività, ratione loci, della legge n. 210/2008. 

Ai fini della configurabilità dell’ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale, la scriminante della buona fede può trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell’agente medesimo, al quale, quindi, non può essere mosso alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza. Non è sufficiente, dunque, ad integrare gli estremi dell’esimente in parola il comportamento passivo tenuto dall’imputato, essendo, invece, necessario che questo si attivi – informandosi presso gli uffici competenti, consultando esperti in materia, … – al fine di adeguarsi all’ordinamento giuridico. 

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che i giudici di merito avevano correttamente escluso l’invocata buona fede in ordine al trasporto dei rifiuti commesso in violazione della normativa che lo rende legittimo soltanto previa iscrizione all’albo nazionale di cui all’art. 30 del decreto Ronchi. La condotta degli imputati, pertanto, non può essere in alcun modo giustificata, sussistendo a carico del trasportatore l’obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio).


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