Versione Stampabile: Limiti e requisiti del potere di ordinanza
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Limiti e requisiti del potere di ordinanza



L’art. 54, comma 4, del testo unico sugli enti locali autorizza il sindaco – o l’assessore che lo sostituisce a norma del successivo comma 8 – ad adottare ordinanze di necessità e urgenza, provvedimenti che devono essere necessariamente dotati di forma scritta e di un’adeguata motivazione. Si tratti di requisiti richiesti, in via generale, per tutti gli atti amministrativi dalla l. n. 241/90 e vieppiù necessari in presenza dell’attitudine dei provvedimenti contingibili ed urgenti a derogare alle leggi: la motivazione di tali atti deve indicare, fra l’altro, le ragioni della ritenuta sussistenza dell’eccezionale situazione di necessità e urgenza nella scelta del particolare strumento straordinario di smaltimento dei rifiuti adottato. Infatti, il potere esercitabile dal sindaco ai sensi del cit. art. 54 presuppone una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e può essere utilizzato per risolvere una situazione comunque temporanea e mai per esigenze prevedibili e ordinarie. 

(Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che non operasse la scriminante dell’adempimento del dovere, invocata dal ricorrente, che avrebbe provveduto alla sostituzione del sindaco e degli altri assessori nel periodo feriale, adottando verbalmente un’ordinanza contingibile ed urgente per fronteggiare la situazione di assoluta emergenza rappresentata dall’impossibilità di trovare un luogo dove smaltire i rifiuti raccolti in città).


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