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Collocazione di una discarica



Se è vero che la collocazione delle discariche non incontra limiti con riguardo alla zonizzazione del p.r.g., è altrettanto vero che la normativa nazionale e quella regionale affidano alle Province il compito di individuare aree idonee e non idonee alla collocazione degli impianti necessari per la gestione del ciclo dei rifiuti. Il principio di libera circolazione dei rifiuti speciali non pericolosi non implica che le discariche possano essere allocate in qualsiasi parte del territorio.

L’art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce valenza di variante urbanistica agli atti di approvazione dei progetti di realizzazione/ampliamento di discariche, viene in rilievo solo quando l’ente competente approva il progetto, ma non può essere interpretata nel senso che un progetto va approvato necessariamente. La norma, poi, parla solo di variante allo strumento urbanistico e non anche di variante agli atti di pianificazione di settore.

(Nel caso di specie, il Collegio ha respinto il ricorso con il quale una società, che gestisce una discarica, aveva impugnato la determinazione dirigenziale con la quale la Provincia aveva dichiarato improcedibile la domanda di rilascio dell’AIA).


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