Versione Stampabile: Deposito incontrollato di rifiuti liquidi
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Deposito incontrollato di rifiuti liquidi



Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido lo stoccaggio in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un’impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria), tanto che il reato non può essere escluso neppure in presenza di un’autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto è l’attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido. 

(Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto manifestatamente infondato il ricorso dal legale rappresentante di una società – condannato per aver effettuato attività di smaltimento di rifiuti allo stato liquido, rappresentati dalle acque di lavaggio con soluzione di soda caustica e dalle acque di risciacquo, attraverso lo stoccaggio all’interno di una vasca interrata di cemento armato e pertinente all’insediamento industriale, senza alcuna autorizzazione od iscrizione – nel quale contestava l’errata applicazione dell’art. 256 del TUA, in quanto la miscela di acqua e soda che veniva adoperata nel ciclo produttivo e riutilizzata fino ad esaurimento dell’efficacia della stessa sarebbe stata impropriamente qualificata come refluo di lavaggio in stoccaggio provvisorio, nonostante fosse stato verificato che la vasca non aveva collegamento con la rete fognaria, né poteva consentire il contatto con l’ambiente di quanto in essa contenuto).


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