Versione Stampabile: Impianti mobili di smaltimento rifiuti
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Impianti mobili di smaltimento rifiuti



L'art. 208, comma 15, D. Lgs. n. 152 del 2006 (già art. 28, comma 7, D. Lgs. n. 22 del 19/97) stabilisce che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti sono autorizzati dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale, ed ha validità per dieci anni sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite nella norma medesima. La relativa istruttoria viene condotta mediante l'istituzione di una conferenza di servizi, che analizza e valuta la documentazione tecnica che l'istante deve obbligatoriamente produrre in allegato alla domanda e nella quale devono essere descritte le caratteristiche tecniche e di funzionamento dell'impianto da autorizzare nonché le modalità di svolgimento dell'attività. In base alla disciplina predetta, l'autorizzazione viene rilasciata in riferimento allo specifico impianto mobile, individuato e descritto dal richiedente nella domanda ed oggetto di istruttoria, con la conseguenza che ogni singolo impianto, per poter operare sul territorio nazionale, deve essere munito di una specifica preventiva autorizzazione a nonna dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs n. 152 del 2006. Una volta conseguita l'autorizzazione, per lo svolgimento delle singole campagne di attività l'interessato ha l'ulteriore onere di comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, le specifiche dettagliate relative alla campagna. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure, con provvedimento motivato, vietare l'attività, in funzione della compatibilità ambientale del sito nel quale si intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti.

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs n. 152 del /2006 non viene richiesta e rilasciata per un astratto modello o brevetto di macchinario, ma è inscindibilmente correlata ad ogni specifico impianto non avendo efficacia né valore di "omologa". In definitiva, ciascun impianto mobile deve essere sottoposto a specifica istruttoria tecnica e deve conseguire, per operare legittimamente, specifica e diretta autorizzazione. Ciò comporta che per ogni impianto mobile va presentata ed istruita una domanda di autorizzazione non potendo l'autorizzazione essere utilizzata per un impianto diverso da quello con essa autorizzato. L'interesse pubblico sotteso alla disciplina in discorso è, all'evidenza, quello di impedire che venga esercitata un'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante l'utilizzo di un impianto mobile che non è mai stato valutato in sede di istruttoria tecnica da parte della P.A. competente, né ha conseguito specifico provvedimento autorizzativo all'esercizio.

 (Nella specie, il Collegio, nel ritenere infondata la tesi della società ricorrente, secondo la quale la Provincia sarebbe incorsa in errore nel negare la richiesta voltura, non essendosi avveduta dell'esistenza di due impianti, uno fisso ed uno mobile, oggetto di due distinte procedure autorizzative, ha evidenziato che tale principio è desumibile dal contesto normativo, nonché dagli indirizzi regionali per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del giudizio, nei quali è prescritto che per ogni domanda di autorizzazione venga istituita una conferenza di servizi e che l'istanza venga accompagnata da una dettagliata relazione tecnica a firma di professionisti abilitati, contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto, nonché delle modalità di svolgimento dell'attività).


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