Versione Stampabile: Duplice accertamento della titolarità dell'area e dell'imputabilità della violazione per dolo o colpa al proprietario
Giuristi Ambientali -
tel. 06/87133093 - 06/871148891
www.giuristiambientali.it

Documento: - [Stampa]

Duplice accertamento della titolarità dell'area e dell'imputabilità della violazione per dolo o colpa al proprietario



L’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 192, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora l’autore materiale della violazione non sia identificato, al fine di individuare il soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, è necessario procedere al duplice accertamento della titolarità dell’area e dell’imputabilità della violazione per dolo o colpa al proprietario o a colui che risulta titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa. La responsabilità per colpa di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 si ravvisa tutte le volte in cui vi sia un comportamento negligente (da verificare caso per caso) da parte del soggetto ritenuto responsabile, che può anche consistere in un fatto omissivo (per esempio, l’omessa predisposizione delle dovute cautele atte ad evitare il danno), con esclusione della responsabilità nei casi di generica “culpa in vigilando”. L’obbligo di diligenza, inoltre, deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.

(Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che in ordine all’ubicazione dei rifiuti – al fine di al fine di risalire alla titolarità dell’area interessata – non era certo che i rifiuti si trovassero su un’area al servizio del Consorzio ricorrente, piuttosto che di proprietà comunale, come risulta dai rilievi fotografici versati in atti. In ordine all’imputabilità della violazione per dolo o colpa – il Comune aveva atribuito al Consorzio la responsabilità di non aver adottato le misure di prevenzione idonee ad evitare il danno, atteso che l’area non risulta recintata, né risulta essere stato destinato apposito personale a vigilare sull’osservanza del segnale di divieto di accesso apposto all’ingresso della strada in questione – il Collegio ha sottolineato che l’idoneità delle cautele adottate dal soggetto proprietario o utilizzatore del bene deve essere valutata in concreto, tenendo conto di una serie di circostanze obiettive; nel caso di specie la notevole estensione dell’area avrebbe richiesto un’opera di recinzione estesa per chilometri, costringendo il Consorzio a sopportare costi eccessivi, peraltro con scarsi risultati rispetto all’effetto contenitivo che essa avrebbe potuto produrre).

L’art. 239, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 disciplina disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". Al comma 2, la norma prevede che le disposizioni del presente titolo non si applicano […] all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato il fatto che, essendo l’art. 192 collocato nella parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, per espressa previsione dell’art. 239, comma 2, lett. a) del medesimo decreto, gli eventuali interventi di bonifica sull’area interessata dall’illecito sversamento devono necessariamente essere preceduti dall’accertamento del superamento dei valori di attenzione e dalla caratterizzazione dell'area. Trattasi, quindi, di una procedura ulteriore e diversa da quella di cui all’art. 192 cit., che, nel caso specifico, non risulta essere stata posta in essere).


Documento: - [Stampa]