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Sequestro preventivo di un impianto fotovoltaico in zona agricola



L'esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA), allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dal citato D.P.R. n. 380, art. 44, lett. a), atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dallo stesso Decreto n. 380 del 2001, art. 37.

È legittimo il sequestro di un impianto fotovoltaico assentito dal rilascio di semplice DIA e non da autorizzazione unica regionale atteso che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 3 legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 e 27 legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 119 del 2010 e n. 366 del 2010, la realizzazione in zona agricola delle opere senza il rispetto del limite di potenza previsto dalla legislazione statale integra il reato previsto dall'art. 44, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che non rileva la limitata salvezza per gli impianti fotovoltaici in aree agricole, quale prevista dalla più recente normativa, che fa riferimento ad impianti già realizzati ove ricorrano determinate condizioni di fatto, perché rimane pur sempre che l'impianto deve risultare legittimo al momento della sua realizzazione, tenendo conto dell'efficacia retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità della normativa della regione Puglia).


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