Versione Stampabile: Risarcimento danni subiti dal privato in materia di gestione dei rifiuti
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Risarcimento danni subiti dal privato in materia di gestione dei rifiuti



Il danno subito dal privato quale conseguenza delle violazioni in materia di disciplina dei rifiuti (in specie violazione dell’art. 256 del D. Lgs n. 152/2006) è risarcibile secondo gli ordinari criteri ed i principi generali in materia di danni (art. 2043 c.c. e 185 c.p.): pertanto, ha nulla rileva la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per il reato di cui all'art. 635 c.p.

In materia di smaltimento di rifiuti l'affidamento dei rifiuti a terzi per tale operazione comporta per il soggetto che li conferisce puntuali obblighi di accertamento, con la conseguente culpa in eligendo o in vigilando per le operazioni eseguite dal soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti.

(Nel caso di specie, relativo a rifiuti provenienti da demolizione attività di raccolta, trasporto ed abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni, il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso con il quale l’imputato aveva dedotto che, in base alle risultanze probatorie, i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni eseguite sull'immobile erano stati smaltiti in una cava in disuso per la quale vi era una regolare autorizzazione con ordinanza sindacale a ricevere tale tipo di rifiuti).


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