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Fotovoltaico e nozione di pertinenzaSotto il profilo urbanistico-edilizio va esclusa la natura di pertinenza di un impianto fotovoltaico, trattandosi di “innovazione” che non si pone certo in rapporto di pertinenzialità con l’esistente, ma che deve essere valutata come nuova ed autonoma edificazione, in virtù delle proprie caratteristiche intrinseche di trasformazione del territorio.
Per potersi parlare di pertinenza, il requisito costitutivo delle cd pertinenze urbanistiche consiste in un rapporto di strumentalità o complementarità funzionale con i manufatti esistenti sull’area. (Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che non può essere accolta la costruzione da parte del ricorrente, volta a conferire all’impianto fotovoltaico carattere pertinenziale e precario, attesa la dimensione del medesimo, la sua destinazione – evidenziata dallo stesso ricorrente, tesa a conferire la corrente elettrica alla rete e non ad asservire esclusivamente un edificio principale – e la conformazione dell’impianto, è destinato ad una trasformazione funzionale dello stato dei luoghi, indipendentemente dall’amovibilità potenziale delle singole componenti.
Il Collegio, inoltre, non dubita che i proventi derivanti dalla possibile installazione dell’impianto costituiscano una fonte di entrate di tale importanza da risultare complementare, nella complessiva economia dell’azienda, all’attività principale di coltivazione agricola svolta sull’area: tuttavia, sotto il profilo urbanistico-edilizio, si tratta però di innovazione che non si pone certo in rapporto di pertinenzialità con l’esistente, ma che deve essere valutata come nuova ed autonoma edificazione, in virtù delle proprie caratteristiche intrinseche di trasformazione del territorio). Il carattere precario del manufatto non dipenda dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto è destinato, e va dunque valutata alla luce della obiettiva ed intrinseca destinazione naturale dell'opera, a nulla rilevando la temporanea destinazione data alla stessa dai proprietari. (Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato che, in questo prospettiva, l’opera progettata dal ricorrente, indipendentemente dai materiali utilizzati e dai criteri di ancoraggio al suolo, si presentava oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze non temporanee dell’azienda agricola e, quindi, non poteva essere considerata in termini di opera precaria).
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