Versione Stampabile: Richiesta di risarcimento danni da ritardo
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Richiesta di risarcimento danni da ritardo



Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento: il tempo, infatti, è un bene della vita per il cittadino, e il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. Il danno risarcibile non è legato al mancato guadagno sofferto a causa del mancato rilascio del provvedimento favorevole, ma discende dal tempo perduto e dall'incertezza prodottasi a causa dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento. Ciò sul presupposto che la certezza ed il rispetto dei tempi dell'azione amministrazione costituiscano un autonomo bene della vita, sul quale il privato, tanto più se operatore economico, debba poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi ed orientare la propria libertà economica. Tuttavia, l’esistenza del danno non può presumersi iuris tantum, cioè non deriva direttamente dal ritardo nell’adozione del provvedimento, ma è comunque necessario che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, ossia oltre al danno, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ed il nesso di causalità tra danno ed evento. Inoltre, occorre il necessario accertamento della colposità dell'inerzia, la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, non bastando la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo: tale violazione, infatti, di per sé non dimostra l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere la sussistenza della colpa. In definitiva, il riconoscimento della responsabilità della PA per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l'accertamento che l’inosservanza delle cadenze procedimentali sia imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima, che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato.

(Nel caso di specie, la ricorrente aveva depositato unicamente una perizia nella quale il danno era stato individuato nell’illegittima immobilizzazione delle somme predisposte per la realizzazione dell’intervento, senza la prova di aver effettivamente immobilizzato le somme individuate).

La responsabilità dell’amministrazione va ricostruita in termini parzialmente diversi da quelli della responsabilità civile, in quanto la responsabilità per colpa non è di tipo oggettivo o formale, non essendo data dalla mera “inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline”, così come previsto nell’art. 43 c.p., ma dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero da negligenze, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili. La mancata osservanza del termine non dimostra di per sé l’imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all’amministrazione escludere l’esistenza della colpa. Inoltre, in relazione al nesso di causalità, occorre un legame diretto tra il l’evento verificatosi e il comportamento omissivo dell’amministrazione giuridicamente imposto, e deve essere escluso il risarcimento di quei danni che si sarebbero potuti evitare secondo l’ordinaria diligenza. In sostanza, rispetto al danno da fattispecie omissiva e specificamente da ritardo della pubblica amministrazione, non basta sottoporre a vaglio il comportamento tenuto dall'amministrazione rispetto alle scansioni procedimentali determinate ex lege, ma occorre aver riguardo al complesso della vicenda nel suo insieme onde verificare l'esistenza e/o l'eventuale concorso di altri fattori causali o concausali che possano aver esplicato efficacia più o meno determinante rispetto alla produzione del danno. Tra i fattori concausali da prendere in considerazione non può trascurarsi il rilievo del concorso del comportamento di altre autorità o terzi estranei rispetto alla parte evocata in giudizio, o dello stesso danneggiato in quanto rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.. In particolare, il comportamento dell’amministrazione va valutato unitamente a quello tenuto dal danneggiato, il quale riveste il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento, e in tale veste dispone di poteri idonei ad incidere sulla tempistica e sull'esito del procedimento medesimo, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giustiziali riconosciutigli dall'ordinamento giuridico.

(Nella fattispecie, il Collegio, dopo aver evidenziato che non era rinvenibile l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione, ha elencato, a titolo esemplificativo, alcuni indici rivelatori della colpa della pubblica amministrazione: la gravità della violazione, il carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, l'univocità della normativa di riferimento anche alla luce dell'eventuale apporto partecipativo dell'interessato. Diversamente, sono ritenuti ascrivibili nell'ambito dell'errore scusabile quale fattore di giustificazione idoneo ad escludere l'elemento soggettivo della colpa, le fattispecie di procedimenti caratterizzati da particolare complessità, la novità della questione di diritto affrontata, la natura dubbia della normativa di riferimento insuscettibile di agevole soluzione).

La legge prevede la risarcibilità del danno provocato dall’amministrazione, solo nel caso in cui quest’ultima sia la sola interessata. Se le amministrazioni che intervengono nel procedimento sono più di una, le responsabilità vanno separate; e ciò è tanto più necessario nel caso che l’azione risarcitoria venga esercitata nei confronti di una sola delle amministrazioni interessate. In altri termini,la responsabilità nel ritardo va intesa alla luce dell’azione esercitata. Se è esercitata l’azione risarcitoria nei confronti di un’amministrazione ed è indubbio che il termine di legge sia stato superato,ma è altrettanto indubbio che tale superamento è dovuto anche al ritardo di un’altra amministrazione nel compiere quanto di propria competenza ( ritardo da valutare con riferimento al termine complessivo previsto dalla legge ) , non sarebbe equo ritenere la responsabilità della prima amministrazione regionale per fatti alla stessa non addebitabili.

(Nella specie, il Collegio ha rilevato che il danno lamentato dalla ricorrente non era ascrivibile alla Regione, e questo perché da un lato non è rinvenibile alcuna colpa dell’amministrazione procedente e dall’altro perché il ritardo è stato determinato, in gran parte, dalla condotta della stessa ricorrente).


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