Versione Stampabile: Caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto
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Caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto



In caso di ritrovamento di amianto, è legittima l’ordinanza del Sindaco con la quale si dispone la caratterizzazione e la messa in sicurezza di aree inquinate da amianto, anche se la stessa non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Infatti l’Amministrazione con tale procedimento intende porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per la salute, che ha imposto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, così come consentito dal primo comma dell’art. 7 della legge n° 241 del 1990.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che l’ordinanza impugnata aveva anche un contenuto di annullamento in via di autotutela di precedenti ordinanze: tale circostanza non smentisce quanto affermato in ordine alla legittimità dell’ordinanza, essendo la motivazione della determinazione di autotutela, oltre alla rimozione di atti illegittimi, anche la concorrente necessità di porre rimedio ad una situazione di grave pericolo per la salute. Inoltre, il Collegio ha accertato la colpevolezza della ricorrente, che aveva eseguito lavori utilizzando materiali contenenti amianto, senza violare l’art. 250 del D. Lgs. n° 152 del 2006, che impone l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione. La circostanza, evidenziata da parte ricorrente, che la stessa avrebbe acquistato da terzi i materiali contenenti amianto non libera da colpa, avendo potuto parte ricorrente verificare le caratteristiche del materiale acquistato).


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