Versione Stampabile: Competenze della Regione in materia di fotovoltaico
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Competenze della Regione in materia di fotovoltaico



La tutela dell’ambiente, intesa come individuazione dei beni oggetto di tutela,, è un valore primario la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117,secondo comma lett. s) della Costituzione, mentre rientra nella competenza concorrente di Stato e Regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali,cioè la individuazione delle modalità di utilizzo. Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.
La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni”. L’art. 12 del D.Lgs n. 387/03 ritiene indifferibili e urgenti solo gli impianti autorizzati ai sensi del comma 3, cioè solo gli impianti che sono in possesso dell’Autorizzazione Unica.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che l’impianto de quo è privo dell’autorizzazione e, quindi, non è da ritenersi indifferibile e urgente).


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