Versione Stampabile: Diritto di accesso e diritto all'informazione ambientale
Giuristi Ambientali -
tel. 06/87133093 - 06/871148891
www.giuristiambientali.it

Documento: - [Stampa]

Diritto di accesso e diritto all'informazione ambientale



L'accesso all'informazione ambientale può essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse; tuttavia, la richiesta non solo non deve essere formulata in termini eccessivamente generici, ma deve essere specificamente individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 195/05.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato i dati riguardanti gli investimenti effettuati dal gestore dell’impianto di trattamento non attengono né allo stato degli elementi dell'ambiente né ai fattori che possono incidere sui predetti elementi, riguardando i costi sostenuti dall’imprenditore costituenti, a loro volta, i parametri da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare della tariffa di accesso all’impianto da parte dei comuni conferenti i rifiuti per le operazioni di trattamento preliminari al conferimento finale in discarica. Inoltre, ha precisato il Collegio, i documenti racchiudenti tali costi e spese non costituiscono misure od attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente indicati dall’art.2 del D.Lgs n. 195/05, né racchiudono analisi costi benefici essendo queste ultime un complesso di procedure e regole che forniscono un supporto informativo ai Decisori degli Enti pubblici: ciò al fine di identificare, valutare e confrontare i vantaggi e gli svantaggi di un dato investimento nell’Ente. Dunque tale analisi costi-benefici non può identificarsi con i parametri richiamati, che costituiscono la base, non per effettuare un investimento a cura dell’Ente ma, per determinare il prezzo “imposto” ai fini dell’accesso all’impianto della contro interessata).

Il diritto all’informazione ambientale, che costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, non può essere esercitato a fini genericamente ispettivi, e non dà luogo ad una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio, essendo piuttosto finalizzato al conseguimento di un autonomo bene della vita qual è quello alla conoscenza dell'attività amministrativa per consentire alla pubblica amministrazione di adottare un "giusto" provvedimento che postula la completa conoscenza di tutti gli interessi in gioco, anche quelli privati, onde limitare quanto più possibile i sacrifici loro imposti. Il diritto di accesso non può essere utilizzato come strumento per un mero generico e generalizzato controllo esplorativo sull'azione amministrativa per verificare la possibilità di eventuali, future lesive di interessi privati, né può essere configurato come un particolare tipo di azione popolare


Documento: - [Stampa]