Versione Stampabile: Fissazione di limiti massimi di producibilità di energia da singole FER da parte delle Regioni
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Fissazione di limiti massimi di producibilità di energia da singole FER da parte delle Regioni



La legge regionale della Basilicata n. 9/07, la quale prevede il diniego di autorizzazione per gli impianti che non rientrano nei limiti stabiliti da piano energetico regionale, porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano, in particolare la direttiva già richiamata 2001/77/CE, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione.

Il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, non può introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato, riformando la sentenza di primo grado, che la legge regionale, di cui il provvedimento impugnato costituisce applicazione si pone in antitesi totale e definitiva con gli obiettivi che la normativa comunitaria si prefigge di raggiungere. In accoglimento dell’appello, il Consiglio di Stato ha, dunque, affermato che l’art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata deve essere disapplicato laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto contrastante con l’art. 6 della direttiva 2001/77/CE con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (ciò in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario, cfr. C.d.S., sez. V, 7 aprile 2011, n. 2155).


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