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L'illegittimità del blocco sine die della realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni elettronicheI Comuni non possono bloccare “sine die” la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, assimilate dal legislatore alle opere di urbanizzazione primaria e ritenute di preminente interesse nazionale. (Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che il divieto di installare nuove antenne in attesa dell’attivazione di un sistema di monitoraggio sulle aree interessate costituisce un ostacolo temporale indeterminato e come tale illegittimo). La potestà pianificatoria dei Comuni in materia di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, che trova fondamento nella legge quadro n. 36/2001, è volta alla migliore localizzazione degli impianti con l’obiettivo della minimizzazione dei rischi per la popolazione resistente; detto ultimo obiettivo, tuttavia, non può rientrare in via primaria nelle attribuzioni proprie dell’Ente Comunale (essendo invece demandato all’autorità statale di esprimersi in merito all’intensità dell’inquinamento elettromagnetico ed al rispetto dei parametri fissati dal legislatore nazionale a salvaguardia della salute dei cittadini), ma va inteso come criterio orientativo tendenziale dell’attività pianificatoria a livello locale. (Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che l’attività di pianificazione comunale si è in concreto estrinsecata a mezzo della individuazione di siti idonei alla allocazione degli impianti per comunicazioni elettroniche, cosicchè appare incongruo e irragionevole ritenere che la modifica, su un impianto già assentito, delle tecniche di trasmissione del segnale possa essere negata sulla base della pretesa assenza di previsione pianificatoria).
E’ illegittima il diniego dell’Amministrazione comunale di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 259/03, per la implementazione di un impianto di telefonia mobile con tecnologia UMTS ed ampliamento per la tecnologia GSM/DCS, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale ormai costante, in base al quale i Comuni non possono bloccare “sine die” la realizzazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, in attesa dell’attivazione di un sistema di monitoraggio sulle aree interessate in quanto le stesse sono assimilate dal legislatore alle opere di urbanizzazione primaria e ritenute di preminente interesse nazionale.
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