Versione Stampabile: Realizzazione non autorizzata di impianti idonei al rilascio di emissioni: termini di prescrizione del reato
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Realizzazione non autorizzata di impianti idonei al rilascio di emissioni: termini di prescrizione del reato



Sentenza n. 192/2013 ud. pubbl. 24/10/2012 – dep. 07/01/2013

Il reato di gestione illecita di rifiuti, di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 22/1997 (ora art. 256, c. 1 D. lgs. n. 152/2006), non è integrato dall’inizio della costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti.

Di contro, per configurare il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all’art. 24 c. 1 del D.P.R. n. 203/1999 (ora art. 279, c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006), è sufficiente l’avvio delle operazioni di costruzione - in assenza di autorizzazione - di un impianto idoneo a produrre immissioni in atmosfera.

Tale reato ha natura permanente ma la permanenza cessa dal momento in cui la condotta viene a conoscenza delle autorità, che sono perciò poste in condizione di operare controlli ed assumere le iniziative di loro competenza.

(Nella specie, era stata contestata al l.r. di una società di gestione di una discarica, l’avvio della costruzione di un impianto di digestione anaerobica, destinato alla produzione di biogas, a servizio della discarica. In sede di istruttoria, era emerso che l’impresa aveva abbandonato il progetto prima ancora di definirne completamente gli aspetti tecnologici relativi al sistema di alimentazione, da biomasse o da rifiuti. Da ciò la Suprema Corte ha dedotto l’insussistenza della fattispecie contestata di illecita gestione di rifiuti, annullando sul punto la sentenza di primo grado.

Nella specie, la S.C. pur riaffermando la natura di reato di pericolo di natura permanente del reato di costruzione, in difetto di autorizzazione, di un impianto idoneo a produrre emissioni di cui all’art. 24 c. 1 del D.P.R. n. 203/1999 (ora art. 279, c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006), ha pronunciato una sentenza di assoluzione in rito, per decorso dei termini prescrizionali, ritenendo – contrariamente a quanto affermato da Giudice di prime cure - che la permanenza dovesse considerarsi cessata dal momento in cui la P.G., in sede di sopralluogo, era venuta a conoscenza della consumazione dell’illecito).



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