Versione Stampabile: Rifiuti 2013 abbandono - obbligo di rimozione 2013 manutenzione gestione e pulizia delle strade
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Rifiuti 2013 abbandono - obbligo di rimozione 2013 manutenzione gestione e pulizia delle strade



Ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 285/1992 gli enti proprietari e concessionari delle strade devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinente e arredo (a prescindere dalle dimensioni della infrastruttura su cui esercitano la vigilanza).

Si deve affermare che Società Autostrade per l’Italia S.p.A., in quanto concessionaria della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle autostrade di proprietà dello Sato è obbligata alla pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze e, quindi, alla rimozione non solo dei rifiuti abbandonati direttamente della sede stradale, ma anche di quelli abbandonati sulle pertinenze o sulle altre strutture annesse alla strada, atteso che la loro pulizia interferisce direttamente con la stessa funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità e non può quindi non fare capo direttamente al soggetto gestore, sia esso proprietario, concessionario o comunque affidatario del bene.

 

(Nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso proposto da Società Autostrade per l’Italia S.p.A. avverso l’ordinanza con cui il sindaco del Comune di Carapelli ordinava a quest’ultima, ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 267/2000 e 192, comma 3, D. Lgs 152/2006, di procedere alla bonifica di alcune aree ricadenti nel territorio del medesimo comune e di proprietà della stessa, per la presenza su detti fondi di rifiuti speciali consistenti in tegoloni in eternit/amianto - rifiuti dotati della caratteristica della pericolosità ai sensi del D. Lgs 152/2006. In particolare, il Tribunale ha specificato che nel caso in esame trova applicazione l’art. 192 D. Lgs. 152/2006 che prevede una responsabilità a titolo di colpa o dolo del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento sull’area oggetto di discarica. Infatti, l’ordinanza sindacale gravata ha ad oggetto una discarica abusiva di cui all’art. 192 D. Lgs. 152/2006 – i. e. abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee).



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