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Sequestro preventivo exD.lgs.231/01 funzionale alla confisca-mancato rispetto del principio della domanda cautelare-abnormità del provvedimento



Il perimetro del potere deliberativo assegnato al Giudice cautelare non può fuoriuscire dall’alveo tracciato dalla richiesta del PM, giacché, ove al giudice stesso fosse riconosciuto uno ius variandi tale da consentirgli di debordare dallo specifico petitum, che ha formato oggetto della richiesta, finirebbe per evocarsi - in capo all’organo giurisdizionale - un potere sostanzialmente officioso, che il legislatore ha inteso ripudiare. Va esclusa, pertanto, la possibilità che il Giudice applichi ex officio una misura cautelare in mancanza di una domanda del PM (extra petita) o che ne adotti una più grave di quella richiesta (ultra petita), pena la nullità – di ordine generale ed assoluta ex artt. 178, lett. b) e 179, comma 1, c.p.p.

Non è possibile sulla base di una relazione di controllo o di collegamento societario solo genericamente prospettata, e nell’assenza di un preciso coinvolgimento delle società partecipate nella consumazione dei reati-presupposto, o, quanto meno, nelle condotte che hanno determinato l’acquisizione di un illecito profitto, ricavare l’esistenza di alcun nesso logico-giuridico tra quest’ultimo ed il conseguimento di eventuali illeciti benefici da parte delle controllate.

(Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza adottata dal GIP presso il Tribunale di Taranto del 17 luglio 2013, a titolo di precisazione del decreto emesso dallo stesso Giudice in data 22 maggio 2013 – sì come integrato anche da un successivo provvedimento del 24 maggio 2013 - avente ad oggetto il sequestro preventivo ex art. 53 del D.lgs. 231/2001, funzionale alla confisca per equivalente, sino alla concorrenza della somma complessiva di euro 8.100.000.000,00, in relazione alla contestazione di alcuni illeciti amministrativi dipendenti da reato nell’ambito del procedimento originariamente pendente nei confronti della dirigenza di una società e, successivamente, esteso ad altre società del gruppo, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, art. 5, art. 24-ter, comma 2, art. 25-undecies, comma 2 lett. a), b), c) ed h), art. 19 e 53, nonché all’art. 321 c.p.p., artt. 104, 104-bis e 92 disp. att., c.p.p.

Il provvedimento impugnato è stato giudicato abnorme, poiché aveva autorizzato - in difetto di una correlativa richiesta da parte del PM – un’estensione del sequestro preventivo, di natura oggettiva (riferendola ad azioni, quote sociali, cespiti aziendali, diversi da quelli originariamente indicati) e soggettiva. In specie, le società ricorrenti lamentavano di non essere state sottoposte all’indagine penale (riguardo ai fatti di reato oggetto di contestazione), di non essere beneficiare di alcun conferimento s seguito di scissione di una delle società indagate e di non essere destinatarie dell’originario provvedimento di sequestro).



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