Versione Stampabile: Dimissioni amministratori indagati - pericolo di reiterazione del reato - sanzioni interdittive
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Dimissioni amministratori indagati - pericolo di reiterazione del reato - sanzioni interdittive



In punto di pericolo di reiterazione del reato, ex art. 45 del D.lgs. n. 231 del 2001, la semplice circostanza che gli amministratori indagati abbiano dichiarato di dimettersi dalle loro funzioni senza – peraltro – essere stati sostituiti, non costituisce, di per sé, sintomo del superamento delle circostanze che hanno dato origine alle condotte illecite.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da una società con il quale quest’ultima impugnava un’ordinanza del Tribunale di Cosenza che, ritenendo sussistenti la presenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente per illecito amministrativo dipendente da reato (art. 640 bis cod. pen.) commesso dai suoi amministratori nell’interesse o a vantaggio della società, disponeva l’esclusione della società da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi per la durata di anni uno e la revoca da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi attribuiti alla società a qualsiasi titolo. In particolare, la società lamentava il fatto che il Tribunale non avesse escluso che le dimissioni degli amministratori indagati incidessero sul pericolo di reiterazione ritenendole irrilevanti.


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