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Trasporto rifiuti-applicabilità delle sanzioni art.258 TUA nella formulazione precedente al D.Lgs.205/10-distinzione FIR e certificati rifiuti


Cassazione, Sez. III pen., sentenza n. 3692 del 17.12.2013, dep. 28.01.2014
L’art. 39 c. 2 bis del D. Lgs. n. 205/2010, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 121/2011, laddove stabilisce l’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 258 del T.U.A. nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della modifica del 2010, ha natura di norma interpretativa e non innovativa, con la conseguenza che le sanzioni previste dall’originaria formulazione dell’art. 258 T.U.A. sono applicabili anche ai fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 121/ 2011, non trovando applicazione il principio di cui all’art. 2 c.p. in ordine al favor rei.

Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di un documento recante una mera attestazione del privato ed avente, dunque, una natura prettamente dichiarativa, con la conseguenza che – a differenza di ciò che avviene per la predisposizione o l’uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi - non sono applicabili le sanzioni penali stabilite dall’art. 258 T.U.A. (con richiamo quoad poenam all’art. 483 c.p.) a chi utilizza un FIR contenente false attestazioni sulla natura dei rifiuti trasportati.

(Nella fattispecie, era stata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, la penale responsabilità in capo a due soggetti, per il reato di cui all’art. 258 c. 4, per aver effettuato, in concorso con altri, il trasporto di kg. 30.000 di rifiuti speciali pericolosi, classificabili con CER 16 01 04* (veicoli fuori uso) e che invece erano stati classificati con CER 16 01 06 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose).



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