Versione Stampabile: Le acque meteoriche di dilavamento non sono più "assimilabili" alle acque reflue industriali
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Le acque meteoriche di dilavamento non sono più "assimilabili" alle acque reflue industriali



Sommario:

1. La problematica delle acque di pioggia.

2. La nozione indiretta di “acque meteoriche di dilavamento” desunta dall’art. 74 comma 1, lett. h), del T.U. ambientale, relativo alle “acque reflue industriali”.

3. Conferme dirette dell’assunto: le acque meteoriche secondo l’art. 113.

4. Il regime sanzionatorio di cui agli artt. 133, comma 9 (illecito amministrativo) e 137, comma 9 (illecito penale) del TUA.

4.1 Sull’attuale assenza di base normativa del criterio di “assimilazione” delle acque di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio alle acque reflue industriali.

5. Il tema dell’assimilabilità dopo le modifiche dell’art. 74, lett. h), ex D.Lgs. n. 4/2008.

5.1 L’attuale tenore dell’art. 74, lett. h), esclude il ricorso all’assimilazione.

5.2 La Cassazione Penale (sez. III, n. 2867 del 30 ottobre 2013 – il 22 gennaio 2014) prende atto della sopravvenuta abrogazione del parametro della “assimilabilità”, superando i suoi precedenti indirizzi.

5.3 …. ma poi si auto-censura con sentenza n. 2832/2015.

6. Ultimi rilievi tecnico-giuridici.

7. Conclusioni.



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