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Efficacia scriminante della delega di funzioni in materia ambientale - esclusione del requisito delle dimensioni dell'azienda


Cassazione Sez. III pen., sentenza n. 27862/2015 del 21.05.2015, dep. 2 luglio 2015
A seguito della normativizzazione dell’istituto della delega di funzioni nel T.U. sulla sicurezza (D. Lgs. n. 81/2009), l’attuale art. 16 del citato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all’atto di delega quello della sua “necessità”, essendo pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico l’attribuzione delle funzioni delegate anche in realtà di modesta entità organizzativa. Ciò significa che il c.d. requisito dimensionale, per espressa volontà legislativa, non costituisce più condizione né requisito di efficacia della delega di funzioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro: tale chiara volontà legislativa (espressa nel settore della sicurezza) deve svolgere i propri effetti anche nella materia ambientale, considerati peraltro gli inevitabili e naturali punti di contatto tra l’esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori e ciò per evitare un’illogica ed ingiustificabile disparità di trattamento nonché la violazione del principio di non contraddizione.

L’esercizio di attività di impresa richiede normalmente una ripartizione di compiti e delle relative responsabilità tra coloro che collaborano con l’imprenditore, in virtù di attribuzioni preventivamente conferite; nelle società di capitali la responsabilità penale per l’inosservanza e la violazione di norme ambientali non può essere fatta risalire alle persone (amministratori, consigliere o amministratore delegato) preposte ai vertici dell’organizzazione, della gestione e dell’amministrazione dell’impresa poiché solo ove tale ripartizione manchi, gli amministratori non possono esonerarsi dalla responsabilità penali, assumendo di non svolgere mansioni tecniche in seno alla società.

(Nella specie, il P.M. aveva impugnato una sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”, emessa in favore di tre imputati, due coamministratori di una società ed il presidente del consiglio di amministrazione della stessa, accusati del reato di inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 29-quattuordecies del T.U.A. in ambito di gestione di rifiuti. La Corte, tenuto conto della circostanza che il fatto, nella sua materialità era stato riconosciuto come sussistente - essendo stata emessa sentenza di condanna in capo ad un amministratore, dotato di delega di funzioni in materia ambientale - ha emendato l’errore di diritto commesso dal Giudice di merito, confermando l’assoluzione con la diversa formula “per non aver commesso il fatto”).



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