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Residui da demolizioni - requisiti per classifica di sottoprodotti - deposito temporaneoCass. Sez. III pen., sentenza n. 33028 del 1° luglio 2015, dep. 28 luglio 2015 I residui da demolizione sono rifiuti speciali ex art. 184, c. 3, lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006 e ad essi può applicarsi la disciplina dei sottoprodotti, eccezionale e derogatoria, solo nel caso in cui il produttore assolva all’onere della prova della sussistenza di tutti i requisiti: origine da un processo produttivo, utilizzazione certa da parte del produttore o di terzi, uso diretto senza alcun trattamento ulteriore, diverso dalla normale pratica industriale, assenza di impatti negativi sulla salute dell’uomo e sull’ambiente.
In materia di rifiuti (anche di rifiuti da demolizione), può applicarsi la disciplina del deposito temporaneo in presenza dei presupposti ex art. 183, lett. bb) del D. Lgs. n.152/2006, ossia raggruppamento per natura omogenea, prima della raccolta e nel luogo di produzione, rispetto dei limiti quantitativi e temporali e delle norme sullo stoccaggio, destinazione a recupero o smaltimento (183 lett. bb) n. 2 TUA). (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna in primo grado del ricorrente per il reato di cui all’art. 256, c.1 lett. a) TUA, avendo questi riutilizzato, per la formazione di un fondo stradale provvisorio, sito in un Comune diverso da quello in cui erano stati prodotti, rifiuti non pericolosi, costituiti da miscugli di cemento, mattoni, ceramiche e tondini di ferro. La Cassazione ha ritenuto inapplicabile - in radice - la disciplina sui sottoprodotti, non potendo definirsi l’attività di demolizione come un’attività di produzione di alcunché. Inoltre, ha ritenuto che, nella specie, difettassero tutti i requisiti, richiesti dalla normativa, per l’applicazione della disciplina sul deposito temporaneo). |
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