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Giudizio di compatibilità ambientale - discrezionalità tecnica - opere distinte connesse teleologicamente



In ambito di V.I.A., il giudizio di compatibilità ambientale, pur reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione (pienamente esposti al sindacato del giudice), è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera. Tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo, nella pienezza della cognizione del fatto, soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti, perciò, evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. Le valutazioni tecniche complesse - rese in sede di V.I.A. - sono pertanto censurabili solo per macroscopici vizi di irrazionalità e ciò proprio perché le scelte della P.A., che devono essere fondate su criteri di misurazione oggettivi e su argomentazioni logiche, non si traducono in un mero a meccanico giudizio tecnico, essendo la V.I.A. un istituto finalizzato alla tutela preventiva dell'interesse pubblico e connotato da profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa.

Nel caso di opere distinte, anche se tra loro connesse, è legittima la sottoposizione a procedimenti di V.I.A. autonomi (conf. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6831 del 22/11/2006); del resto è stato già escluso, in passato, che sia necessario procedere ad una V.I.A. congiunta su diverse opere, tra loro collegate da un vincolo teleologico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1102/2005, in relazione al progetto MOSE di Venezia) e ciò perché deve pretendersi lo svolgimento di un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale solo nei casi in cui si debbano evitare artificiosi frazionamenti dell’opera (volti a sottrarre quest’ultima all’esame ambientale).

L’attuazione del principio di precauzione deve fondarsi sul dato tecnico (sul quale ci si deve attestare, purché non vi siano sospetti di inaffidabilità, superficialità ovvero abnormità/irragionevolezza) e non su affermazioni, contrarie alla sua stessa essenza, che muovendo dalla massima di esperienza secondo cui “ciò che è nuovo è anche ignoto” siano espressione di un aprioristico ostracismo verso ogni forma di intervento che possa impattare sul bene ambiente.

(Nella fattispecie, era stata impugnata la sentenza di primo grado (TAR per il Lazio – Sede di Roma – sent. 2107 del 17.02.2016) cui aveva dato luogo l’impugnazione del decreto MATTM con cui era stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale sul progetto di realizzazione del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline –TAP” e la delibera con cui il Consiglio dei Ministri aveva fatto propria la posizione del MATTM ed aveva superato il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché (con motivi aggiunti) gli atti successivi con cui era stato approvato il progetto definitivo del gasdotto TAP ed era stato confermato il superamento di una prescrizione - imposta con decreto ministeriale- nel corso del rilascio della VIA.

Il progetto TAP era ed è finalizzato al trasporto di gas naturale transfrontaliero verso il territorio nazionale (con approdo in Puglia) e l’Europa occidentale dall’Arzebaijan – Mar Caspio – passando per la Grecia e l’Albania attraverso il mar Adriatico.

Il contestato progetto TAP prevedeva un tratto offshore, costituito da una condotta sottomarina lunga circa 45 km, un punto di approdo costituito da un tunnel di circa 1.485 m. ed un tratto off-shore, costituito da una condotta interrata di circa 8,2 km.

Il gasdotto – da collegare alla rete nazionale gestita da SNAM Rete Gas – era stato incluso con decreto MISE nelle rete nazionale dei gasdotti e costituiva una priorità di carattere nazionale. All’epoca in cui furono rese le contestate valutazioni ambientali, il progetto di allacciamento alla rete nazionale gasdotti non era di competenza e quindi nella titolarità della società TAP, ma apparteneva ai compiti del Gestore della Rete nazionale, Snam rete Gas: il progetto del metanodotto e quello dell’allacciamento, quindi, furono considerati progetti diversi con distinte finalità e titolarità e meritevoli di differenti valutazioni di impatto ambientale).



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