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Costruzione ed esercizio di impianto eolico - Giudizio negativo di compatibilità ambientale - Autorizzazione unica e VIA - IllegittimitàSilvestri, pres.; De Falco, est. Non è irragionevole la disposizione della legge regionale che appunta sulla Giunta regionale la competenza ad adottare la VIA, in considerazione della particolare complessità di tale procedimento, il quale comprende non solo verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, ma anche valutazioni di rilievo politico. Tale intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico giustifica una tale competenza in capo alla Giunta regionale, non risultando pertanto in violazione dell’art. 97 Cost. Non è necessaria l’introduzione di alcuna modifica regolamentare perché sussista la competenza della Giunta ad adottare la VIA, atteso che la distinzione tra atti di indirizzo politico e di gestione amministrativa non si identifica in quella tra atti regolamentari o generali e provvedimenti riferiti ad un caso specifico, ben potendo tali secondi atti concorrere ad esprimere l’indirizzo politico dell’ente. Inoltre, la VIA, secondo giurisprudenza consolidata, non rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia eolica, rispetto al quale si configura l’obbligo del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n° 241/1990. Pertanto la mancata comunicazione, prima dell’adozione della VIA negativa, del preavviso di rigetto, non rappresenta violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. Potendo l’interessato presentare osservazioni a seguito del preavviso di rigetto dell’istanza di autorizzazione unica, non si ravvisa nessuna lesione del contraddittorio procedimentale. La diffusione degli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta un obiettivo fondamentale al raggiungimento del quale è stata finalizzata la creazione di un meccanismo procedimentale di autorizzazione semplificata in funzione del c.d. sviluppo sostenibile (direttiva 2001/77/CE: considerando 1). La Comunità europea riconosce, infatti, la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e della salute umana. Dalla rilevanza dell’obiettivo suddetto deriva la necessità che interventi finalizzati alla sottrazione di intere aree all’installazione di impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili siano effetto di soli vincoli di tipo normativo ovvero di scelte di tipo pianificatorio adottate con lo speciale procedimento previsto dalle Linee Guida nazionali approvate con d.m. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto, non è nella facoltà dell’Amministrazione, nell’ambito del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di tali impianto, precluderne in via generale per intere aree la realizzazione, essendo invece necessaria una valutazione specifica ed individualizzata della singola istanza. Giudizi astratti basati su una aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori devono essere sostituti da una valutazione in concreto che tenga conto quindi di tutte le circostanze fattuali del caso e delle caratteristiche specifiche della singola area di intervento. L’erronea considerazione del parere della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici come vincolante pregiudica la legittimità del provvedimento finale, perché determina un’abdicazione dell’Amministrazione competente dall’esercizio dei poteri discrezionali che, invece, essa è chiamata ad esercitare doverosamente. Tale falsa rappresentazione dell’efficacia della posizione espressa da una delle amministrazioni interessate costituisce espressione di un cattivo esercizio del potere valutativo, dimostrando la sostanziale abdicazione al proprio ruolo decisionale da parte dell’Amministrazione procedente. Dal punto di vista processuale, l’adozione del provvedimento di reiezione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto non determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione autonoma della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) negativa proposta con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, atteso che i lamentati vizi della stessa ridondano quali cause di illegittimità derivata del diniego e come tali sono fatti valere da parte ricorrente. (Nel caso di specie, la New Green Energy s.r.l., società operante nel settore della produzione di energia, presentava ricorso al T.A.R. contro l’esito del procedimento di VIA con il quale la Giunta regionale del Molise si pronunciava negativamente sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto eolico, ricorrendo unitamente contro il parere negativo della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise (MIBACT). La New Green Energy proponeva ricorso chiedendo l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento, sulla base di una serie di motivi tra i quali: incompetenza della Giunta regionale del Molise, violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento, eccesso di potere. La societàaveva visto precedentemente denegato il procedimento di VIA da parte della MIBACT, la quale aveva ritenuto che territorio complessivamente interessato dall’impianto in questione fosse caratterizzato dalla presenza di beni del patrimonio culturale. Tale ultimo parere veniva condiviso da parte della Giunta regionale del Molise che conclusivamente emetteva una VIA negativa sul progetto. Il T.A.R. accoglieva il ricorso introduttivo presentato dalla New Green Energy s.r.l., unitamente ai primi motivi aggiunti e ai secondi motivi aggiunti, alla stregua e nei limiti di considerazioni esposte nella decisione.) |
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