Versione Stampabile: Dissenso motivato del Giudice dalle conclusioni del CTU - superamento dei limiti differenziali - valore assoluto delle immissioni sonore
Giuristi Ambientali -
tel. 06/87133093 - 06/871148891
www.giuristiambientali.it

Documento: - [Stampa]

Dissenso motivato del Giudice dalle conclusioni del CTU - superamento dei limiti differenziali - valore assoluto delle immissioni sonore


Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 1025, ud. 17/01/2018, dep. 17/01/2018
È consentito al Giudice dissentire motivatamente dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nel caso in cui queste ultime non appaiano attendibili, senza che ciò implichi la necessità di un supplemento di indagine.

Nella misurazione del livello di inquinamento acustico, non è possibile prendere a base della misurazione relativa all'eventuale superamento dei limiti differenziali (ossia la differenza tra il rumore di fondo e la sorgente disturbante, ex D.P.C.M. 14 novembre 1997) un valore del rumore misurato in un intervallo di tempo non coincidente con il periodo considerato. In specie ciò appare inammissibile per la fascia oraria compresa tra le 5 e le 7 a.m., durante la quale la maggior parte delle attività umane riprende dopo la pausa notturna e il valore assoluto delle immissioni sonore non è così elevato da rendere palese il superamento del limite differenziale.

Solo una misurazione del rumore di fondo, effettuata esattamente nella fascia oraria nella quale si lamenti la violazione dei limiti differenziali, può formare la prova dell'evento dannoso e della violazione dei limiti legali assoluti e di quelli differenziali.

Si nega la possibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale (ovvero il rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo ex art. 4 D.P.C.M. 01.03.1991) e rumore di fondo.

(Nel caso di specie, alcune persone fisiche avevano presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che, riformando la pronuncia del primo Giudice, aveva accolto la censura relativa all’impossibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo. I ricorrenti in Cassazione avevano dedotto quattro motivi, tra i quali la violazione dei limiti previsti dai D.M. 01.03.1991 e 14.11.1997. Il ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte che ha ritenuto legittima la decisione del Giudice dell’appello – peritus peritorum – e valorizzato la circostanza che la CTU, nei nove minuti intercorsi tra la misurazione delle ore 4.52 am e quella delle ore 5.01 am , aveva registrato un aumento del valore di LEQ del rumore ambientale di ben 7.60 punti, con ciò facendo ritenere non implausibile che nella successiva mezz’ora il rumore potesse aumentare degli ulteriori 4 punti tali da rendere del tutto lecite le immissioni sonore emesse dalla Società ricorrente).



Documento: - [Stampa]