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Tutela del paesaggio - Impugnabilità di atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare - Dovere di motivaz. del parere paesaggisticoTAR Sardegna, Sez. I, sentenza n. 185 dell'8 marzo 2018 La determinazione conclusiva della conferenza di servizi preliminare ha effetti giuridici essenziali ex. art. 14, comma 3, sesto periodo, L. 7 agosto 1990, n. 241, ed è pertanto impugnabile quando abbia un contenuto lesivo. Secondo la disposizione citata, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Tali acquisizioni maturate nella conferenza preliminare si consolidano e si riverberano sulla successiva approvazione sia dei progetti di fattibilità o preliminari, sia del progetto definitivo, e possono essere modificate solo sulla base di sopravvenienze (da intendersi di fatto o di diritto). Da ciò deriva la necessità, per i soggetti che si ritengano lesi nelle loro situazioni giuridiche, di impugnare l’atto conclusivo. La tutela del paesaggio rappresenta una finalità tendenzialmente esclusiva dell’autorità statale preposta alla gestione del vincolo. La suddetta esclusività implica che l’interesse paesaggistico non può essere oggetto di comparazione da parte della medesima autorità con altri interessi pubblici concomitanti. Tale considerazione deriva dal valore costituzionale del paesaggio, nonché dalla circostanza che la funzione di tutela del paesaggio si svolge attraverso valutazioni di carattere tecnico-scientifico, il cui processo formativo non prevede quella comparazione tra interessi tipica invece della discrezionalità amministrativa pura. Una deviazione da tali principi concretizza un vizio di eccesso di potere per sviamento, ovvero un’ipotesi di esercizio del potere per una finalità diversa da quella prevista dalla norma. Il dovere di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica deve necessariamente articolarsi secondo un modello che contempli, in modo dettagliato la descrizione: a) dell’edificio, mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; b) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca (anche mediante indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; c) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo per stabilire se esso si collochi in maniera armonica nel paesaggio. (Nella specie, il Tar si pronunziava sul ricorso proposto dalla Società per l’annullamento di un bando di gara avente ad oggetto la progettazione di lavori concernenti la sistemazione idraulica di un rio e gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate da eventi alluvionali, nonché gli atti conseguenti e successivi. In particolare, veniva impugnato anche il verbale della Conferenza dei Servizi preliminare, nella quale era stato espresso parere favorevole dal rappresentante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente per le province interessate. Nel predetto parere di compatibilità paesaggistica del progetto preliminare dell’opera pubblica di elevato impatto paesaggistico, veniva dedotto che la soluzione progettuale proposta non sembrava “avere alternative” e che non venivano “ravvisati elementi ostativi alla realizzazione dell’opera”. Il Tar riteneva illegittimo il parere della Soprintendenza, che poneva in comparazione “l’inserimento paesaggistico delle opere”, attinente alla tutela del paesaggio, con la mancanza di alternative alla soluzione proposta, riguardante profili diversi e non affidati alla valutazione della Soprintendenza. Peraltro il G.A. rilevava l’insufficiente e contraddittoria motivazione posta alla base del parere stesso, che aveva omesso di articolarsi secondo il modello previsto dalla legge. Il ricorso veniva accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza con la quale l'Assessorato dei Lavori Pubblici aveva approvato il progetto preliminare, nonché del bando di gara dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento in questione). |
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