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VIA - legittimazione a ricorrere - collegamento economico-finanziario tra progettiConsiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 1° marzo 2019, n. 1423 (data udienza 10 gennaio 2019) Sebbene un impianto di trattamento di rifiuti ricada in un Comune, non può negarsi che esso arrechi (o sia astrattamente in grado di arrecare) disagi e danni anche ai cittadini dei comuni limitrofi: deve perciò essere riconosciuta la legittimazione e l'interesse ad agire anche al Comune limitrofo (a quello in cui è ubicata o deve essere ubicata una discarica di rifiuti), quale ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul proprio territorio, non potendo la legittimazione ad agire essere subordinata alla prova di una concreta pericolosità dell'impianto.
La materia della tutela dell'ambiente, infatti, si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, com’è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi". Pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive.
Ai sensi dell’art. 5 c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006, per "progetto" deve intendersi "la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo": l’elemento determinante e qualificante, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio di compatibilità, è costituito dalle informazioni fornite dal proponente in ordine alla "ubicazione e concezione" dell'intervento, nonché "alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti" (ex art. 22, comma 3, lett. a) TUA): ciò significa che il tratto unificante degli interventi previsti è l'identità del contesto, in relazione al quale deve essere condotto l'esame degli impatti ambientali e quindi l'identità, quantomeno, del quadro di riferimento programmatico ed ambientale. La nozione di “progetto” di derivazione unionale (art. 1, c. 2 della Dir. 2011/92/UE) e nazionale significa semplicemente che un progetto può essere caratterizzato da una pluralità di lavori, impianti od opere, ma non che - ai fini dell'individuazione dell'oggetto della valutazione ambientale - rilevi anche un mero collegamento economico-finanziario tra gli interventi proposti, indipendentemente dalla loro ubicazione e connessione, strutturale, tecnica e funzionale. Siffatta "reductio ad unitatem" è in grado di eludere l'applicazione della normativa sulla valutazione di impatto ambientale in senso esattamente speculare al caso del frazionamento artificioso di opere unitarie, poiché snatura la valutazione del carico ambientale sopportabile dal sito, nel cui ambito gli interventi sono localizzati.
(Nella fattispecie alcuni Comuni avevano impugnato una Delibera di Giunta regionale riguardante un'unica procedura di VIA relativa a due interventi, tipologicamente distinti: un ampliamento di impianto di smaltimento per rifiuti, da un lato, la bonifica di un sito inquinato, dall'altro, solo parzialmente collegati dal punto di vista tecnico funzionale, poiché il progetto di discarica prevedeva il conferimento di 300.000 metri cubi di rifiuti, di cui soltanto 25.500 provenienti dalla bonifica della Cava, nonché distanti tra loro 14 Km in linea d'aria. |
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