Versione Stampabile: Il distinguo tra silenzio assenso e silenzio devolutivo
Giuristi Ambientali -
tel. 06/87133093 - 06/871148891
www.giuristiambientali.it

Documento: - [Stampa]

Il distinguo tra silenzio assenso e silenzio devolutivo


Breve commento a: TAR Campania, Sez. VI, sentenza n. 5503/2021
In un procedimento per condono edilizio, la Soprintendenza ai beni paesaggistici resta inerte rispetto all’adozione del previsto parere e, ad otto mesi dalla ricezione degli atti, richiede integrazioni documentali: la severa pronuncia del Giudice amministrativo.
Il distinguo tra silenzio assenso e silenzio devolutivo

Nei procedimenti per condono edilizio, la violazione del termine concesso dalla legge (ex art. 146 c. 5, 9 e 10 del D. Lgs. n. 42/2004) perché la Soprintendenza paesaggistica possa fornire il proprio apporto consultivo, non integra alcun silenzio significativo, ai sensi dell’art. 17 bis L. n. 241/1990.
Da un lato, infatti, la disciplina prevista dal citato art. 146 del Codice Urbani ha natura speciale, frutto del peculiare significato che la tutela dell’interesse ambientale e paesaggistico riveste nel nostro ordinamento, in forza del quale l’inutile decorso del termine che connota la scansione del procedimento:
- non assume tacito significato provvedimentale;
- costituisce, invece, fatto devolutivo della competenza (e.d. "silenzio devolutivo"), non arrestando il procedimento.
D'altro lato, l'art. 17-bis c. 3 L. n. 241/1990, nel sancire l’applicabilità del silenzio-assenso anche nel caso in cui sia “prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla-osta, comunque denominati, di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali”, costituisce una norma che è volta ad assicurare la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche nei rapporti orizzontali tra le Amministrazioni e non può essere applicata nei rapporti “verticali” tra P.A. e consociati; a questi ultimi rapporti, infatti, deve essere applicata la disciplina di cui all’art. 20 c. 4 L. 241/1990, che include tutti i “rapporti procedimentali ad iniziativa di parte” (come le istanze di condono) e che espressamente esclude che, in materia di ambiente e di tutela paesaggistica, possa applicarsi l’istituto del silenzio-assenso.
Questi sono i principi affermati dal TAR Campania, nella sentenza n. 5503, pubblicata il 16 agosto 2021. Nella fattispecie, all’esito della presentazione di una domanda di condono (risalente al 1995...), la Commissione per il paesaggio del Comune territorialmente competente emanava, in data 5 ottobre 2017, parere favorevole all’accoglimento, con il conseguente invio, l’11 ottobre 2017, del fascicolo procedimentale alla competente Soprintendenza metropolitana ai sensi dell’art. 146 c. 7 D. Lgs. n. 42/2004. In data 27 marzo 2018, stante l’inutile decorso del termine, il ricorrente sollecitava l’Amministrazione civica al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Il data 10 aprile 2018, il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica. Il 6 giugno 2018, la Soprintendenza – sul presupposto del mancato avvio dell’iter procedimentale di cui all’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 (in ragione della mancata ricezione di elementi istruttori) – riteneva che il termine per l’emissione del parere non potesse considerarsi iniziato. L’istante privato impugnava la nota della Soprintendenza.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal privato, basandosi sulla “tardività del contegno della Soprintendenza”, dimostratasi “inerte per oltre 8 mesi”, all’esito dei quali provvedeva a rilasciare il parere bensì richiedeva documentazione integrativa, impiegando dunque uno “spatium temporis lunghissimo per ravvisare pretese manchevolezze e lacune documentali, icu oculi percepibili all’atto della ricezione e della protocollazione della nota del Comune”. Di conseguenza, il Giudice amministrativo ha ritenuto che “l’entità inusitata del lasso temporale impiegato per la richiesta di regolarizzazione/integrazione” privasse “di rilevo logico, prima ancora che giuridico, l’assunto della Soprintendenza circa il mancato avvio del decorso di esso termine” (punti 2.4.1 e 2.4.2 della sentenza TAR Campania Sez. VI n. 5503/2021).

In tema, sia consentito rinviare a L. Giampietro, “Opposte tensioni tra procedure di coinvolgimento del pubblico ed istituti del silenzio-assenso “orizzontale” e “verticale”, “Ambiente & Sviluppo” n. 8/9 del 2021.

Avv. Luisa Giampietro


Documento: - [Stampa]