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Autorizzazione paesaggistica, energie rinnovabili, pannelli fotovoltaici, comunicazione di preavviso di rigetto, motivazioni per il diniego


TAR Lombardia, Brescia, Sez, I, sentenza del 23.06.2021, pubblicata il 2 luglio 2021
Il provvedimento conclusivo di un procedimento di autorizzazione paesaggistica, contenente prescrizioni limitative con riferimento ai pannelli fotovoltaici, deve essere preceduto dalla comunicazione al soggetto interessato dei motivi ostativi all’accoglimento della soluzione progettuale proposta dall’istante, affinché sia attivato il contraddittorio procedimentale sullo specifico profilo. Il vizio di legittimità, discendente dalla violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90, non è superabile dall’eventuale considerazione che il contenuto del provvedimento impugnato “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, secondo la previgente formulazione dell’art. 21-octies comma 2 L. 241/90, dal momento che (in disparte il carattere discrezionale e non vincolato dell’atto adottato) è applicabile alla fattispecie in esame la nuova formulazione di quest’ultima norma (introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), secondo cui il principio dell’irrilevanza della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, allorquando il contenuto del provvedimento conclusivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, “non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis”.

Secondo orientamento consolidato, con specifico riferimento all'installazione di pannelli fotovoltaici, in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, le motivazioni dell'eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Il giudizio di compatibilità paesaggistica, invero, non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera - in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico - sarebbe di per sé non autorizzabile, dovendo, invece, operare una severa comparazione tra gli interessi coinvolti (ivi compreso quello paesaggistico) alla realizzazione ed al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione, nei casi in cui l'opera progettata o realizzata dal privato abbia un’espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità (soggetta - fra l'altro - a finanziamenti agevolati, a pena di decadenza in caso di mancato rispetto di tempi) non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica, in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (conf.: CdS Sez. VI sent. n. 3696/2020; CdS Sez. VI sent. n. 1201/2016).

(Nella fattispecie, il ricorrente – interessato ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, contemplante la demolizione e la fedele ricostruzione di un edificio esistente, a fini di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica - aveva presentato un’istanza di autorizzazione paesaggistica “in variante”, all’esito del rilascio del titolo edilizio, conformato al parere vincolante della locale Soprintendenza paesaggistica, parere che aveva prescritto una diversa collocazione per i pannelli fotovoltaici (a terra o su strutture pertinenziali basse). Nella nuova istanza di autorizzazione paesaggistica “in variante”, il privato aveva rappresentato che, essendo il lotto di proprietà di ridotte dimensioni e non essendo previste strutture pertinenziali basse, risultava impossibile individuare una zona di collocazione dei pannelli diversa dalla copertura ed aveva proposto la disposizione dei pannelli solo su una falda e/o la riduzione del loro numero e/o la modifica del colore. Il successivo parere della Soprintendenza paesaggistica imponeva che l’impianto fotovoltaico non venisse realizzato, in quanto avrebbe interferito con la percezione delle coperture tradizionali in laterizio, costituenti cifra caratterizzante e predominante del contesto tutelato. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica finale “in variante” aveva poi recepito tale prescrizione vincolante della Soprintendenza, relativa all’istallazione dei pannelli. Il ricorrente aveva, dunque, impugnato il provvedimento finale, nonché il presupposto parere della Soprintendenza, deducendo l’omesso preavviso di diniego ex art. 7 e 10 bis L. 241/1990 e la violazione e falsa applicazione degli art. 143 e ss D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 387/2003, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, erroneità della motivazione e dei presupposti, illogicità e disparità di trattamento).



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