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Installazione di impianto di produzione da energia rinnovabile su superficie comune condominialeL’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea. Ne consegue che all’eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto, espresso dall'assemblea, deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto all’utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.
(Nella specie, un condomino aveva richiesto di poter installare un impianto fotovoltaico,a servizio della propria unità immobiliare,sulle parti comuni e,in presenza di un parere contrario all’approvazione del progetto, espresso da alcuni condomini, aveva ritenuto che tale parere costituisse delibera assembleare, idonea ad esprimere “un diniego” - seppur illegittimo - ed aveva pertanto ritenuto che tale delibera dovesse essere rimossa, prima di poter legittimamente esercitare il proprio diritto a realizzare l’istallazione. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello di Milano secondo cui - non risultando alcuna necessità di modificare le parti comuni - non vi era la possibilità, per l’assemblea condominiale, di prescrivere specifiche modalità esecutive né, tantomeno, di esprimere un “diniego di autorizzazione”, costituendo la decisione dell’assemblea condominiale una mera manifestazione maggioritaria dell’interesse contrario di alcuni condomini all’istallazione dell’impianto). |
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