Versione Stampabile: “Su una fattispecie di VIA postuma”
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“Su una fattispecie di VIA postuma”



La Sentenza 31 agosto 2004 n. 5715 della IV Sez. del Consiglio di Stato si segnala per il contenuto innovativo della sua statuizione fondamentale, dove afferma il principio che un impianto di trattamento dei rifiuti tossico-nocivi è tenuto a sottoporsi alla valutazione di impatto ambientale anche se la sua costruzione ed il suo esercizio sono stati autorizzati prima dell’entrata in vigore della dir. 85/337/CEE (e l’impianto è stato realizzato). Tale adempimento, secondo il supremo giudice amministrativo, dovrà essere soddisfatto al momento del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, essendo nel frattempo entrata in vigore la disciplina speciale in materia di rifiuti, che sottopone tali impianti all’obbligo di preventiva v.i.a.

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