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Sul silenzio serbato dalla P.A. procedente sull’istanza di riesame della Prov. di Brindisi in relazione all’autorizzazione di un rigassificatoreNota a sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3/03/06, n. 1023 Con la decisione che si segnala, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del Tar Puglia, Lecce, 27 ottobre 2005, n. 4633, ha escluso la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo all’autorità ministeriale a fronte di un’istanza di autotutela formulata da un ente locale (provincia), che aveva partecipato alla conferenza di servizi conclusasi con un provvedimento autorizzatorio ministeriale, non tempestivamente impugnato dall’ente locale, ma dallo stesso ente successivamente ritenuto viziato per carenza di un atto presupposto obbligatorio per il diritto comunitario (valutazione d’impatto ambientale). La decisione del Consiglio di Stato, tuttavia, non convince, tra l’altro, in considerazione del fatto che il vizio prospettato (illegittimità del provvedimento fondato su norma nazionale, da disapplicare perché, a sua volta, in contrasto con direttiva comunitaria self executing) avrebbe dovuto condurre addirittura alla dichiarazione di nullità (per difetto di attribuzione) dell’atto, in ordine al quale la provincia chiedeva di esercitare i poteri ministeriali di autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35, in Foro it., 2004, III, 413, nonché art. 21-septies, l. n. 241/1990).
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