Versione Stampabile: Corte cost. Sent. n. 140 del 27/04/07. Sulla giurisdizione esclusiva concernente procedure e provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica
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Corte cost. Sent. n. 140 del 27/04/07. Sulla giurisdizione esclusiva concernente procedure e provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica



L’art. 1, comma 552, della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005) legittimamente riconosce al giudice amministrativo (in sede di giurisdizione esclusiva), quale giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica, poteri idonei ad assicurare una tutela piena, perciò anche una tutela risarcitoria, per equivalente o in forma specifica, per il danno asseritamente sofferto, conseguente ad un illegittimo esercizio del potere pubblico da parte della P.A., anche in caso di violazione di diritti fondamentali. La norma è conforme all’orientamento, espresso nelle sentente costituzionali nn. 204/2004 e 191/2006, secondo cui l’art. 103 Cost., pur non avendo conferito al legislatore ordinario un’assoluta ed incondizionata discrezionalità nella devoluzione di materie alla giurisdizione esclusiva del G.A., gli ha riconosciuto il potere di indicare “particolari materie” in cui la tutela nei confronti della P.A. investe anche diritti soggettivi, a condizione che si tratti di materie in cui la P.A. agisce nell’esercizio del suo potere (e che non si tratti di meri comportamenti materiali).

 (Nella specie, il Comune di Ladispoli aveva chiesto, con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., l’emissione, nei confronti dell’ENEL s.p.a., di un provvedimento di sospensione dei lavori di riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia, a protezione del diritto alla salute ed alla salubrità ambientale dei propri cittadini. Nel corso del procedimento era entrata in vigore la legge n. 311/2004, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del G.A la materia “procedure e provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica” di cui al decreto legge n. 7/2002, convertito, con modificazioni, in legge n. 55/2002. Il Tribunale di Civitavecchia, in qualità di giudice remittente, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione in commento, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva sia le azioni risarcitorie - rispetto a cui l’azione inibitoria, promossa dal Comune, si collocava in posizione anticipatoria – sia di un ambito di controversie – “procedure e provvedimenti in materia di impianti di generazione elettrica” – ritenuto di non agevole delimitazione).

Sentenza

 



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