Versione Stampabile: Cons. Stato, Sez. V, Decisione n. 3192 del 14.06.2007. Discariche di rifiuti: accesso alla giustizia amministrativa delle associazioni ambientaliste
Giuristi Ambientali -
tel. 06/87133093 - 06/871148891
www.giuristiambientali.it

Documento: - [Stampa]

Cons. Stato, Sez. V, Decisione n. 3192 del 14.06.2007. Discariche di rifiuti: accesso alla giustizia amministrativa delle associazioni ambientaliste



Sono soggetti legittimati ad impugnare atti amministrativi assunti illegittimi, in quanto lesivi dell’ambiente, non solo le associazioni ambientaliste individuate con decreto ministeriale (ex art. 18, c. 5 ed ex art. 13, c. 1, della L. n. 349/1986), bensì anche le associazioni che – pur prive di tale riconoscimento ministeriale - siano ritenute in possesso, all’esito di una valutazione effettuata - caso per caso – dal giudice, degli ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza ai fini del giudizio di ammissibilità. Tali requisiti consistono nel perseguimento non occasionale di obiettivi di tutela ambientale, nell’adeguato grado di rappresentatività e stabilità dell’associazione e nel collegamento tra l’area dell’attività della stessa e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva, che si assume leso dal provvedimento amministrativo impugnato.

 

 

(Nella specie, il Collegio ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, l’appello proposto da un comitato di cittadini, denominato “Vigiliamo per la discarica”, motivando tale decisione sulla base della mancanza della caratteristica della stabilità di tale ente esponenziale, costituito al solo fine di opporsi alla realizzazione di un determinato progetto).

 

La mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima, di per sé, il proprietario ad impugnare il provvedimento di approvazione dell’opera. È necessario, infatti, che egli provi la sussistenza di una lesione concreta, immediata, attuale e derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato, potendo il danno lamentato incidere sia sul bene-salute sia sul valore economico della proprietà.

 

(Nella specie, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità, per carenza di legittimazione attiva, del ricorso presentato da alcuni proprietari di terreni confinanti con i suoli interessati dalla discarica, non avendo gli stessi specificato, né tanto meno provato, la sussistenza di una lesione incidente sulla propria sfera giuridica e derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato).

 

L’obbligo - previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 36/2003 - di conferire in discarica i rifiuti solo dopo il trattamento non si applica: ai rifiuti inerti, il cui trattamento sia tecnicamente impossibile, ed ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca a ridurre quantità o rischi per la salute umana e per l’ambiente e che non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. 1 del medesimo D. Lgs. n. 36/2003).

 

Sentenza



Documento: - [Stampa]