Versione Stampabile: TAR Lombardia, Sez. II, Sent. n. 5289 del 27/06/2007. La messa in sicurezza di emergenza e la sostenibilità del progetto di bonifica nel T.U.A
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TAR Lombardia, Sez. II, Sent. n. 5289 del 27/06/2007. La messa in sicurezza di emergenza e la sostenibilità del progetto di bonifica nel T.U.A



Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs n. 22/97, la cui impostazione sul punto è stata ora confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. D.Lgs n. 152/06, il proprietario dell’area contaminata, che non sia responsabile dell’inquinamento, non ha l’obbligo di provvedere direttamente alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica, ma solo l’onere di farlo, se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare.

 

 

E’ illegittima la prescrizione contenuta nel verbale di una conferenza di servizi tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che imponga di porre in essere interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, in mancanza di adeguata motivazione da parte dell’amministrazione, in ordine all’esistenza di una situazione tale da imporre misure di immediata attuazione al fine di evitare il diffondersi della contaminazione

 

(Nella specie, dalle analisi effettuate a valle dell’area di proprietà della ricorrente era emerso un inquinamento analogo se non minore rispetto a quello presente a monte dell’area interessata).

 

E’ illegittima la prescrizione del verbale di una conferenza di servizi ministeriale che ponga a carico del proprietario del fondo, oggetto del procedimento di bonifica, l’obbligo di presentare un progetto di bonifica incentrato sulla rimozione e smaltimento di rifiuti presenti in un’area, senza che l’amministrazione abbia fornito alcuna motivazione in relazione al superamento delle CSR, in base all’art. 240, lett. c) d.lgs n. 152/06, oltre che in merito alla sostenibilità di tale progetto dal punto di vista finanziario

 

(Nella specie, dal verbale impugnato non emergeva, tra l’altro, alcuna motivazione in merito alla inidoneità del progetto di bonifica ambientale con misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 5, d.m. n. 471/99, presentato dalla Società ricorrente, a ripristinare condizioni accettabili dal punto di vista ambientale).

Sentenza



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