Versione Stampabile: TAR Toscana, Sez. II, Sent. n. 393 del 14/03/2007. Responsabilità del proprietario incolpevole di un sito inquinato: applicabilità dell’art. 2051 c.c.
Giuristi Ambientali -
tel. 06/87133093 - 06/871148891
www.giuristiambientali.it

Documento: - [Stampa]

TAR Toscana, Sez. II, Sent. n. 393 del 14/03/2007. Responsabilità del proprietario incolpevole di un sito inquinato: applicabilità dell’art. 2051 c.c.



Il proprietario di un sito contaminato si presume responsabile, secondo quanto previsto dalle regole civilistiche (art. 2051 c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, inclusi i danni derivanti dall’inquinamento presente nel sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto altrui.

 

(Nella specie, è stata dichiarata legittima l’ordinanza impugnata dal proprietario di un sito contaminato nella quale il Comune aveva imposto a detto soggetto di proseguire gli interventi di bonifica, in parte già realizzati dalla società affittuaria. In particolare, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito alcuna prova che consentisse di ricondurre a terzi estranei la sistemazione, nell’area di proprietà ed a sua insaputa, della cisterna da cui era derivata la contaminazione, in quanto era stato accertato che tale serbatoio fosse già esistente e dismesso in data anteriore a quella della locazione dell’immobile ed ha considerato ininfluente la dichiarazione del ricorrente di non aver avuto conoscenza dell’esistenza del serbatoio stesso fino al momento del suo rinvenimento).

 

 

Ai fini dell’applicazione dei limiti di contaminazione, previsti dall’All. I, Tabella A del D.M. n. 471/1999, è irrilevante il fatto che un immobile sia adibito ad un’attività produttiva, qualora si trovi in un’area definita residenziale. Anche a tale immobile, infatti, vanno applicati i più severi parametri, previsti dalla legge, per le aree ad uso abitativo.

Ove il ricorrente avesse ritenuto non corretta la classificazione urbanistica della zona come esclusivamente residenziale (senza, cioè, la previsione di regimi differenziati per le attività produttive, impiantate anche da decenni nella stessa località), avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale classificazione.

 

Sentenza

 

CONTRA v. TAR Veneto, sentenza n. 2111/2007



Documento: - [Stampa]