Versione Stampabile: TAR Veneto, Sez. II, 18 dicembre 2007, n. 4029 sul danno ambientale prodotto da attivitą di cava
Giuristi Ambientali -
tel. 06/87133093 - 06/871148891
www.giuristiambientali.it

Documento: - [Stampa]

TAR Veneto, Sez. II, 18 dicembre 2007, n. 4029 sul danno ambientale prodotto da attivitą di cava



 

“Anche dopo la riforma costituzionale del 2001, la “tutela dell’ambiente” , più che una “materia” in senso stretto, rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e non derogabili da queste;  ma ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio  della potestà concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale..

 

Peraltro, la materia del “governo del territorio”, rientrante nella potestà legislativa concorrente ex art. 117 c. 3, Cost. comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all’uso del territorio, compresa la localizzazione di impianti o attività.

A maggior ragione, la potestà di reprimere lo “scorretto” uso delle risorse in occasione dell’estrazione di cava va devoluta alla Regione, legittimata ad attribuire le relative competenze alla  Provincia”

 

(Nella specie, era stato contestato il potere sanzionatorio della Provincia, esercitato per violazione di prescrizioni regionali in materia di cava, ai sensi dell’art. 33 l. r. Veneto n. 44/1982).

 

“La legittimazione alla quantificazione del danno ambientale spetta anche all’ente territoriale, nel caso in cui trattasi di danni e di fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del d..lgs 152 del 2006”

 

(Nella specie, la Provincia aveva quantificato il danno ambientale,  derivante dall’inosservanza di prescrizioni regolanti l’attività di cava, con atto definito dal Collegio come  endoprocedimentale idoneo a individuare le misure idonee per rimediare al danno all’ambiente). .

 

“La quantificazione del danno ambientale può essere rimessa a soggetti estranei all’Amministrazione, cioè a consulenti esterni, in considerazione della complessità degli accertamenti e dei calcoli da effettuare”

 

(Nella specie,  è stato ritenuto che non va confuso il danno ambientale con il ripristino, previsto dal secondo comma lett. c ) dell’art. 15 della L.R. Veneto n. 44 del 1982).

 

“Le conseguenze dannose della condotta antigiuridica hanno carattere permanente e, anzi, data la loro natura di compromissione ambientale, si aggravano con il trascorrere del tempo”

 

(Nella specie, è stata disattesa l’eccezione di prescrizione del danno ambientale fondata sulla circostanza che esclusa una violazione contestata nell’anno 2002, tutte le altre risalivano ad almeno 5 anni e mezzo prima della notificazione dell’atto che quantificava il danno ambientale, impugnato innanzi al G. A.).

 

“Il risarcimento del danno ambientale è stato previsto, per la prima volta, dall’art. 18 della legge n. 349/1986,  istitutiva del Ministero dell’Ambiente. Sennonché, in caso di illecito extracontrattuale, ogni danno causato è imputabile al responsabile: il danno ambientale era, all’epoca, tutelato ex art. 20043 c.c.”

 

( Nella specie, è stata rigettata l’eccezione relativa alla violazione del principio di irretroattività e dell’art. 11 delle preleggi )

 

“Il danno all’ambiente inteso come res communis omnium  può ben discendere anche da estrazioni non autorizzate e da plurime violazioni della disciplina sulle cave, tutte pericolose per la salute pubblica.”

 

(Nella specie, era stata dedotta la censura  dell’erronea  interpretazione dell’art. 18 della legge n. 349/1986; mentre risultava acclarato che era stato revocato il progetto di ricomposizione ambientale, mai attuato).

Sentenza

 



Documento: - [Stampa]