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TAR Brescia, n. 983/09 in materia di VASE’ sufficiente rilevare, anche sulla scorta di precedente giurisprudenza, e in particolare di TAR Campania Napoli sez. IV 7 maggio 2008 n°3550, che la direttiva in questione, per quanto riguarda la generalità degli atti di pianificazione territoriale come quello di cui si discute, non è immediatamente applicabile all’interno degli Stati membri. Depongono in tal senso anzitutto l’art. 3 della direttiva in parola, che demanda al singolo Stato membro di apprezzare se i piani e programmi relativi a un dato settore possano o non possano avere effetto significativo sull’ambiente; nello stesso senso i successivi articoli 4 e 13, che richiedono in modo espresso che gli Stati, per conformarsi alla direttiva, emanino norme proprie, e quindi adottino atti di recepimento. |
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