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TAR Firenze, barriera fisica e barriera idraulicaQualora emergano elementi che depongono nel senso di una sostanziale adesione delle competenti Amministrazioni in favore del modello della barriera idraulica, il mutamento di avviso da parte delle Amministrazioni stesse, con opzione verso un’altra tipologia di intervento, può avvenire soltanto in base ad una congrua ed approfondita motivazione ed all’esito di un’adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso: la sussistenza di tali obblighi procedimentali, prima ancora che da specifiche norme in vigore nel settore della disciplina ambientale, deriva dai principi generali di economicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990, nonché dal divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, della citata l. n. 241. (Nella fattispecie, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione avrebbe dovuto non solo valutare ed accertare l’effettiva inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica – in particolare la barriera idraulica – ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di confinamento fisico. Pertanto, l’opzione il confinamento fisico, od anche per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, avrebbe potuto legittimamente aver luogo solo all’esito di un’analisi comparativa tra le diverse alternative in gioco, che si sarebbe dovuta incentrare sull’efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l’urgenza del provvedere, e sull’impatto rispetto all’ambiente circostante gli interventi In definitiva, detta analisi avrebbe implicato la valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle differenti opzioni sul campo, con necessaria precisazione, da parte della P.A., non solo dei vantaggi effettivi connessi alla misura del confinamento fisico, ma anche della comparazione con i relativi svantaggi, fornendo la prova di aver adeguatamente valutato questi ultimi).
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